SICUREZZA SUL LAVORO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO ALL’AZIENDA (facciamo tutto noi)
La nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è un obbligo del Datore di Lavoro.
Il ruolo può essere ricoperto dallo stesso Datore di Lavoro (Art. 34 comma2 del D.Lgs. 81/08) dopo la frequenza di un corso di formazione della durata variabile da 16 a 48 ore secondo la classificazione di rischio aziendale (Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011).
Lo stesso ruolo può essere ricoperto da tecnico in possesso dei requisiti stabiliti dal D.Lgs. 81/08 art. 32 comma 2.
Il nostro incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno prevede:
- Sovralluogo preliminare in azienda per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie.
- Elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi in collaborazione con il Medico Competente, il Datore di Lavoro e consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
- Individuazione delle misure di tutela ed elaborazione del programma di sicurezza.
- Elaborazione del Piano di Emergenza Interno, se necessario.
- Formazione e informazione dei Lavoratori (art. 36-37 D.Lgs. 81/08).
- Partecipazione alla riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 35 D.lgs. 81/08).
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
La valutazione dei rischi è un obbligo del Datore di Lavoro non delegabile (art. 17 comma 1 lettera a D.Lgs. 81/08)
Il Documento di Valutazione dei Rischi è un documento tecnico il cui contenuto è evidenziato all’art. 28 del D.Lgs. 81/08. Il suo scopo è quello di individuare tutti i rischi presenti in azienda e, conseguentemente, individuare tutte le misure di tutela con l’obiettivo di eliminarli dove possibile o, in alternativa, ridurli al minimo.
Il DVR deve riportare data certa, ossia si deve provare che il documento sia stato elaborato in quella data precisa.
Si potrebbe definire il libro mastro aziendale in termini di salute e sicurezza sul lavoro perché è da lì che tutto parte e dove tutto riconfluisce.
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
Il Piano Operativo di Sicurezza è il documento che un datore di lavoro deve redigere prima di iniziare le attività in un cantiere esterno.
Obiettivo del POS è quello di indicare le attività che l’impresa dovrà svolgere in cantiere, individuando le singole fasi di lavoro, ed individuando per ciascuna fase, quali siano i rischi a cui sono esposti i lavoratori e quali siano le misure preventive e protettive che verranno adottate per lo svolgimento in sicurezza delle singole lavorazioni.
Ai sensi del D.Lgs. 81/08 Allegato XV il P.O.S. deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
c) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.